
Igiene, pulizia, sanificazione: il glossario e le definizioni più utili
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9 Luglio 2021Sicurezza e lavoro sono due parole che dovrebbero andare costantemente in sintonia. Purtroppo, però, bisogna usare il condizionale: non è infatti inusuale sentire parlare di morti bianche in Italia. I dati della sicurezza sul lavoro continuano purtroppo a rincorrere drammaticamente infortuni e decessi.
La situazione si è fatta ulteriormente complessa nell’ultimo anno e mezzo, dove un altro nemico – che ancora non è stato sconfitto del tutto – si aggira nel quotidiano, ed inevitabilmente anche nei posti di lavoro: il Covid-19.
Il contagio da coronavirus, infatti, avvenuto sul posto di lavoro e in occasione dello svolgimento di attività lavorativa, è stato equiparato all’infortunio sul lavoro dall’art. 42 del D.L. n. 18/2020, con la conseguenza che il lavoratore che abbia contratto la malattia in occasione di lavoro può beneficiare della copertura assicurativa INAIL.
I fattori microbici e virali sono causa di infortunio sul lavoro
È per questo che deve considerarsi causa violenta di infortunio sul lavoro anche l’azione di fattori microbici e virali che penetrando dell’organismo umano ne determinano l’alterazione dell’equilibrio anatomico-fisiologico, sempre che tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo lasso di tempo, sia collegabile allo svolgimento di attività lavorativa;
Igienizzare i posti di lavoro, dunque, era e rimane un passo fondamentale per la sicurezza di chi lavora, tramite il rispetto dei protocolli e dei doveri di tutela contro il Covid-19. Da questo punto di vista, su 28.317 “verifiche e accertamenti”, ben 17.080 hanno riguardato il rispetto dei “protocolli anti-COVID” nei luoghi di lavoro che hanno contribuito a garantire un’adeguata tutela dai possibili rischi di contagio.
Basta infatti pensare che 1 italiano su 5, durante l’ondata più dura della pandemia, ha contratto il virus proprio sul posto di lavoro: nei primi sei mesi, ad esempio, (da febbraio a luglio 2020) il totale dei casi segnalati sul posto di lavoro ha raggiunto quota 49.986, di cui oltre il 36% (18.032) in Lombardia.
Quali sono i sistemi anti-covid utilizzati durante la pandemia?
Il 6 aprile 2021, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute.
La pulizia e la sanificazione in azienda continua ad essere fondamentale: ogni posto di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.
Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, nonché alla loro ventilazione.
Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti e disinfettanti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
L’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della salute, può organizzare, secondo le modalità ritenute più opportune, interventi particolari/periodici di pulizia anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali.
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di Covid-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della citata circolare del Ministero della salute 5443 del 22 febbraio 2020.
La mancata attuazione, nelle aziende, del Protocollo di sicurezza anti-contagio SARS-Cov-2 può determinare la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie.Il Governo ha poi previsto risvolti penali in questo genere di violazioni, contemplando “la possibilità che un datore di lavoro (o altro soggetto aziendale con posizione di garanzia) commetta un fatto che “viola una misura contenuta in uno dei protocolli e che, al contempo, consista in un illecito di natura penale, ossia in un reato”.
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